Art. 3.
(Limiti di inquinamento).

      1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, anche a carattere pubblicitario, nelle aree di cui

 

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all'articolo 1, comma 3, in fase di progettazione, appalto o installazione, devono essere eseguiti secondo i seguenti criteri al fine di assicurare la limitazione dell'inquinamento luminoso, dell'abbagliamento e dei consumi energetici:

          a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche e armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 candela per kilolumen (cd/klm) a 90o e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;

          b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione luminosa consentita 2 cd/klm a 90o e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;

          c) per gli impianti di illuminazione con ottiche, a sfera, ornamentali e similari: massima emissione luminosa consentita 25 cd/klm a 90o e 5 cd/klm a 95o e oltre;

          d) per gli impianti di illuminazione con fari simmetrici, asimmetrici e torri-faro, anche di grandi aree di qualsiasi tipo: massima emissione luminosa consentita 2 cd/klm a 90o e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;

          e) per gli impianti di illuminazione di facciate di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminazione dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle ore 23 e massima luminanza di 1 candela per metro quadrato;

          f) per gli impianti di illuminazione di facciate o di altri elementi architettonici di edifici di particolare e comprovato valore artistico i fasci di luce devono essere rigorosamente contenuti entro i limiti perimetrici delle superfici illuminate con spegnimento obbligatorio alle ore 23 nel periodo di ora solare e alle ore 24 in quello di ora legale. Nel caso non fosse possibile rispettare tale norma, a causa della irregolarità della superficie da illuminare o per altro specifico motivo cogente, fermo restando l'orario di spegnimento, il flusso diretto verso l'emisfero

 

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superiore, non intercettato dalla superficie illuminata, non deve essere superiore al 5 per cento del flusso nominale uscente dal corpo illuminato;

          g) le insegne pubblicitarie non dotate di luce propria devono essere illuminate con fari posizionati dall'alto verso il basso. Per tutti i tipi di insegne pubblicitarie deve essere rispettato come orario di spegnimento quello delle ore 23 nel periodo di ora solare e delle ore 24 in quello di ora legale;

          h) è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi, di qualsiasi colore e potenza, rivolti verso l'alto, quali fari, fari laser e giostre luminose, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario. È vietato, altresì, sia di giorno che di notte, proiettare immagini luminose sia sul cielo sovrastante il territorio protetto, sia sullo stesso territorio di cui all'articolo 1, comma 3.

      2. La disposizione di cui al comma 1, lettera f), non si applica alle insegne di necessario e indispensabile uso notturno.
      3. Per gli esercizi commerciali, di intrattenimento o di altro genere, l'orario massimo di spegnimento può coincidere con quello di chiusura al pubblico degli stessi.
      4. Tutti gli impianti di illuminazione di cui al comma 1 devono essere equipaggiati con lampade al sodio ad alta o bassa pressione, a seconda delle esigenze e delle finalità degli stessi. Per gli impianti di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 devono essere adottati dispositivi in grado di assicurare il contenimento dei consumi energetici in percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al regime nominale di funzionamento. Tale riduzione deve essere conseguita dalle ore 23 nel periodo di ora solare e dalle ore 24 in quello di ora legale.
      5. Per le strade a traffico motorizzato devono essere selezionati i livelli minimi di luminanza ed illuminamento non solo in base alla categoria della strada, ma anche in base all'intensità di circolazione.

 

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      6. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici, devono certificare tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione commercializzati la loro possibilità di essere utilizzati per impianti eseguiti a norma antinquinamento luminoso ai sensi del comma 1, mediante apposizione sul prodotto della dicitura «ottica antiquinamento luminoso» e allegare le informazioni relative alle operazioni di montaggio per le quali si ottiene la rispondenza dichiarata.
      7. Restano salve le norme in materia, già adottate o che saranno adottate, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora impongano norme più restrittive di quanto sia previsto dalla presente legge.
      8. Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto e la progettazione degli impianti di illuminazione per esterni devono rispettare i criteri della massima economicità sia riguardo l'esercizio e la manutenzione degli impianti, sia riguardo la costruzione degli stessi. In particolare gli impianti di illuminazione per esterni, di norma, devono essere costruiti sia su un'unica fila di pali diritti e con una sola sorgente luminosa per palo, sia con l'ottica parallela al terreno. Eventuali deroghe ai criteri sopracitati devono costituire eccezione e devono essere motivate dal progettista dell'impianto con apposita relazione.